Direttiva europea
Direttiva UE – 2014/85/UE
OGGETTO: Direttiva recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.
DIRETTIVA 2014/85/UE DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 2014 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, in particolare l’articolo 8, considerando quanto segue:
(1) Nell’Unione è stata migliorata considerevolmente la sicurezza delle gallerie, anche in virtù della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per garantire la piena efficacia di questo miglioramento, è necessario garantire che i conducenti conoscano e comprendano i principi della guida sicura in galleria e possano applicarli al proprio comportamento nel traffico. I requisiti per le prove teoriche e pratiche di cui alla direttiva 91/439/CEE del Consiglio sono pertanto state modificate in conformità alla direttiva 2008/65/CE e ciò deve avvenire anche per quelli della direttiva 2006/126/CE (rifusione).
(2) Dall’adozione della direttiva 2006/126/CE, le conoscenze scientifiche sulle patologie che influiscono sull’idoneità alla guida si sono evolute, in particolare per quanto concerne la stima dei rischi per la sicurezza stradale e l’efficacia delle misure atte a scongiurare tali rischi. Di recente sono stati pubblicati studi e ricerche che confermano come la sindrome delle apnee ostruttive da sonno sia uno dei principali fattori di rischio negli incidenti automobilistici. Pertanto questa patologia non dovrebbe più essere ignorata nell’ambito della legislazione unionale in materia di patente di guida.
(3) La direttiva 2006/126/CE deve pertanto essere modificata per adeguare l’allegato III ai progressi scientifici e tecnici.
(4) Nell’allegato II della direttiva 2006/126/CE sono stati individuati alcuni errori editoriali in seguito alle modifiche apportate dalla direttiva 2012/36/UE della Commissione. Detti errori devono essere corretti.
(5) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II e III della direttiva 2006/126/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e le applicano a decorrere dal 31 dicembre 2015.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2014
Per la Commissione
A nome del presidente
Siim KALLAS
Vicepresidente