Atti violenti nel sonno
Nell’ambito dei disturbi del sonno un particolare interesse forense rivestono quelli che possono associarsi a comportamenti violenti auto e/o eterodiretti che si manifestano durante il sonno e che gli autori anglosassoni denominano Violence Behavior Sleep-related (VBS-R) o, più comunemente, Sleep-related violence (S-RV). Sebbene l’incidenza di tali disturbi non sia tutt’ora nota, alcuni dati suggeriscono che circa il 2% della popolazione manifesti nella sua vita episodi di VBS-R, in associazione a disturbi del sonno, malattie mentali ed altre condizioni patologiche. E’ stata effettuata una revisione della letteratura internazionale ed italiana relativa alla S-RV e della dottrina penalistica italiana in tema di imputabilità e colpevolezza. Poiché i comportamenti violenti nel sonno sono il prototipo di atti non impedibili dalla volontà, in quanto automatici, e neppure percepiti dalla coscienza, in quanto inconsapevoli, si ritiene che gli stessi possano essere considerati estranei alla volontà dell’agente e quindi a lui non rimproverabili. In generale, quindi, se l’iter processuale ha accertato che un reato è stato compiuto durante un episodio di S-RV, l’imputato non dovrebbe essere ritenuto responsabile delle sue azioni. Tuttavia, se il soggetto è consapevole del proprio disturbo e manifesta episodi ricorrenti di VBS-R, nel caso non si attivi per proteggere sé stesso o gli altri e mantenga volontariamente un comportamento che facilita il manifestarsi di VBS-R (non assumendo i farmaci prescritti o adottando determinate condotte scatenanti) si potranno allora ipotizzare addebiti nei suoi confronti a diverso titolo. Qualora il soggetto non abbia adottato ogni cautela per impedire il manifestarsi di un episodio di S-RV, egli risponderà dell’eventuale delitto compiuto in tale circostanza a titolo di: 1) dolo eventuale, se si è posto in tale condizione prevedendo ed accettando il rischio di commettere un reato; 2) colpa cosciente, se si è rappresentato, ma nel contempo ha escluso, la possibilità di commettere un reato. In Italia la S-RV è un fenomeno ancora “sommerso” che tuttavia non tarderà ad emergere e solleverà le stesse questioni sorte negli altri Paesi in tema di imputabilità e colpevolezza dell’agente. Nonostante la difficoltà di un inquadramento giuridico, si ritiene che in generale un soggetto che abbia commesso un delitto riconducibile all’ambito della S-RV non sia penalmente responsabile, a meno che, consapevole del pericolo di arrecare danno a sé ed agli altri, abbia omesso di adottare tutte le cautele necessarie perché l’evento non si manifesti.